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La Convivenza (legge 76/2016 art.1, commi 36-65; art.2 Cost.): tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile. La qualifica di convivente non costituisce uno status familiae.Pur essendo ormai una realtà sociale pacificamente affermata e riconosciuta anche nel nostro Paese, la famiglia di fatto (o convivenza more uxorio) non gode delle stesse tutele rispetto a quella fondata sul matrimonio. dal punto di vista patrimoniale, l'assistenza materiale e morale che i partner si prestano, concorrendo spontaneamente al sostenimento degli oneri e delle spese della vita familiare, rientra tra le obbligazioni naturali, per cui, in caso di cessazione (consensuale o meno) della convivenza, non può essere avanzata alcuna pretesa. Gli unici obblighi esistenti nel caso di genitori conviventi (non uniti dal matrimonio), infatti, riguardano i figli, che devono essere accuditi, mantenuti, educati ed istruiti così come i figli legittimi, godendo ex lege degli stessi riconoscimenti e diritti
Per quanto riguarda la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, la leggele considera “formazioni sociali” ai sensi degli artt. 2 e 3 della Costituzione.
Due persone dello stesso sesso, maggiorenni, possono costituire una unione civile mediante la dichiarazione, alla presenza di due testimoni, di fronte all’Ufficiale dello Stato civile che poi provvede alla registrazione degli atti nel relativo archivio. Alla luce di ciò si le coppie possono decidere di effettuare trasferimenti patrimoniali l'uno in favore dell'altro.Informativa Legale
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